È ricominciata lo scorso 1 settembre in molte regioni italiane la preapertura della caccia che terminerà a fine gennaio nonostante gli appelli di tante associazioni animaliste.
È bene però essere sempre correttamente informati sulle attività dei cacciatori e sulle loro eventuali violazioni a quanto previsto dall’attività venatoria.
Il Vademecum anticaccia proposto dalla Lac, Lega abolizione caccia) può essere utile in ogni occasione per potersi rendere conto di eventuali violazioni del codice: è possibile in casi del genere rivolgersi alle guardie venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste.
Le regole della caccia (fonte Lac, Lega abolizione caccia).
1. Distanze dalle case
La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro.
E’ vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.
2. Distanze da strade e ferrovie
La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie.
E’ vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.
3. Distanze da mezzi agricoli
La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.
4. Distanze da animali domestici
La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.
5. Trasporto delle armi
È vietato trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio.
6. Mezzi vietati di caccia
Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola.
7. Giorni vietati
Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.
8. Orari di caccia
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
9. Stagione venatoria
Inizia la terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio.
10. Luoghi di divieto di caccia
Terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.
11. Allenamento dei cani da caccia
È’ consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall’ultimo sfalcio. L’allenamento è poi consentito nei campi addestramento cani tabellati.
12. Colture agricole e caccia con i cani
L’accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore. L’esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme.
13. Omessa custodia dei cani da caccia
L’articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.
14. “Polenta e osei”
Nei locali pubblici è vietato servire polenta e uccelli selvatici anche se sono appartenenti a specie cacciabili e abbattuti legalmente.
15. Violazione di domicilio
L’articolo 614 del codice penale “Violazione di domicilio” punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.
16. Uccisione di cani, gatti, animali da cortile
L’articolo 638 del codice penale “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” punisce chi uccide o rende inservibili, deteriora o avvelena gli animali che appartengono ai privati.
17. Bocconi avvelenati
L’articolo 727 del codice penale “Maltrattamento di animali” punisce anche chi causa la morte per avvelenamento di essi, mentre la legge sulla caccia punisce penalmente chi utilizza bocconi avvelenati.
18. Disturbo delle persone
L’articolo 659 del codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
19. Spari nei pressi delle abitazioni
L’art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.
PREAPERTURA DELLA CACCIA IN 14 REGIONI
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