Non è punibile il proprietario di un cane di piccola taglia che ne uccide un altro, per difendersi dal’aggressione. La Cassazione questa volta si è espressa su un tema piuttosto controverso che siamo certi, susciterà polemiche.
La suprema corte con la sentenza numero 50329 del 2016 ha infatti annullato una condanna per Uccisione di animali ex art. 544 bis codice penale, inflitta in primo grado ad un uomo che aveva ucciso un alano che aveva attaccato il suo cagnolino di piccola taglia. L’uomo, mentre si trovava in passeggiata con il suo cane al guinzaglio, era stato aggredito da un alano libero.
Il cane di grossa taglia aveva letteralmente afferrato tra le fauci il piccolo, ed il proprietario per cercare di salvarlo e per la propria sicurezza, aveva trafitto il primo con un bastone da passeggio. L’uomo era terrorizzato che l’alano si accanisse anche su di lui, aveva agito d’istinto, e la Corte di Cassazione ha proprio evidenziato questo passaggio.
La Suprema corte precisa che il reato di uccisione di animale è a dolo specifico, ovvero si realizza ogni volta in cui si ferisce o si uccide un animale per crudeltà o quando l’azione viene commessa senza necessità. L’uomo invece i questo caso specifico aveva reagito per paura che l’alano potesse uccidere il suo cane, che era già stato ferito, e aggredire anche lui. In questo caso vi era quindi uno stato di necessità che escludeva la punibilità. Tra le altre sentenze sul tema degli animali da affezione ricordiamo anche:
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