La Toscana emana nuove regole per tutti coloro che possiedono un amico a quattro zampe: è stato infatti emanato ed approvato il regolamento attuativo relative alle nuove norme sugli animali da compagnia e la prevenzione del randagismo. Nella regione Toscana pare che ben una famiglia su tre possieda almeno un animale domestico, in gran parte cani, utilizzati anche per l’attività venatoria, tartufaia e zootecnica: le nuove misure pertanto sono state rese necessarie data l’ampia presenza di animali sul territorio.
Cambiano le norme sulla custodia: cani e gatti non possono più essere confinati perennemente in locali di servizio e terrazze, ma devono essere tenuti in appositi recinti e box che prevedano ricambi d’aria, spazi esposti al sole e ombreggiati e idonei a proteggerli in caso di pioggia. Deve essere presente una cuccia lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ogni animale presente.
I box e i recinti devono rispettare le seguenti dimensioni minime: otto mq per ciascun cane (per un massimo di tre cani); quattro mq per ciascun cane (oltre i tre cani e fino a cinque). La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale per un tempo massimo di sei ore giornaliere e a condizione che il peso della catena non sia superiore al 10% del peso del cane, che sia di almeno sei metri e che scorra su un cavo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Modalità di trasporto: è fatto divieto di trasporto di animali nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, è consentito il trasporto in trasportini purché sia garantita la sicurezza e la possibilità di stazione eretta e di sdraiarsi, con frequenti interruzioni del viaggio. Le manifestazioni storico-culturali che prevedono l’utilizzo di animali devono essere iscritte in una lista regionale ed autorizzate dal sindaco previa presentazione di necessari requisiti di tutela della natura, della dignità e della sicurezza degli animali, oltre che della presenza di un veterinario.
Accesso animali negli esercizi pubblici e commerciali: è consentito l’accesso di un solo cane per detentore, condotto con guinzaglio e museruola qualora previsto dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino o disturbino. Il proprietario degli esercizi commerciali può limitare l’accesso degli animali previa comunicazione al sindaco.
Fonte: www.bighunter.it
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