Oggi ci occupiamo di una pronuncia della Corte di cassazione molto interessante, relativa al ritrovamento di animali domestici smarriti o vaganti in una pubblica via. In particolare la sentenza 11700 del 2012 afferma che ritrovare e tenere un cane di proprietà senza microchip non costituisce reato. Vediamo insieme come si è giunti a questa considerazione finale.
La pronuncia della suprema corte nasce dalla denuncia presentata da un privato che aveva smarrito il suo cane, che non era dotato del microchip prescritto invece dalla legge, ed era stato invece trovato da un soggetto, che lo aveva fatto salire sulla propria autovettura per salvarlo dalla strada e ceduto poi ad un terzo, conosciuto in tutta la zona come amante degli animali. Tuttavia il legittimo proprietario, scoperto chi aveva il suo pet, sporgeva denuncia per il reato di appropriazione indebita: il Giudice di Pace di Savona condannava in primo grado il possessore del cane ad una multa piuttosto salata, sentenza poi confermata dal Tribunale.
La Cassazione invece ha ribaltato la sentenza, affermando che la condanna non sussiste in quanto il cane non aveva alcun segno di riconoscimento su di se, rendendone quindi vana ogni possibilità di riconsegna. Colui che lo ha ritrovato quindi non poteva avere la consapevolezza di trovarsi innanzi un animale di proprietà altrui e quindi smarrito, quanto piuttosto di aver trovato un cane abbandonato o randagio. In sentenza si legge:
Evidente, quindi, l’assoluta buona fede dell’imputato che deve essere mandato assolto dal delitto a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Una sentenza innovativa, che deve far riflettere tutti coloro che possiedono animali domestici sulla necessità ed importanza di microchippare i propri beniamini: sarete sicuri che in caso di ritrovamento del vostro amico a quattro zampe, sarà possibile risalire al vostro nominativo e potrete così riabbracciare Fido in poco tempo e senza alcune conseguenze.
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