Un argomento oggi spesso discusso riguarda se il nostro amico a quattro zampe possa o meno entrare in un locale pubblico senza che il padrone incorra in una infrazione: oggi ci occuperemo della normativa in tal senso, in particolare facendo riferimento a locali in cui si somministrano cibi e bevande.
La legge statale in materia di igiene e sanità vieta l’ingresso agli animali in luoghi in cui si preparano cibi e bevande: si fa quindi espresso riferimento a cucine o altri luoghi atti alla preparazione. Per quel che attiene invece i luoghi in cui i cibi e le bevande si somministrano (quindi bar, ristoranti, pub) la normativa fa riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 1954.
Secondo tale normativa è fatto obbligo di utilizzare una idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio, quando questi si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. In realtà, però, occorre far presente che ad oggi quasi ogni Comune ha provveduto a regolamentare autonomamente la materia: perciò occorrerà fare rifermento al regolamento specifico del luogo in cui ci si trova.