Se vi trovate per strada e vi imbattete in un animale ferito o che si trova in evidente stato confusionale o vagante, cosa potete fare? Oggi ci occuperemo di ciò che dicono la legge e la normativa locale a proposito di animali vaganti feriti. Se il pelosino si trova lungo una strada o nelle vicinanze della sede stradale stessa, occorre contattare immediatamente le forze dell’ordine , in particolare o la polizia stradale oppure i vigili urbani: sono loro infatti che possono soccorrere l’animale e che hanno l’obbligo di intervenire. La chiamata alle forze dell’ordine è importante anche ai fini della sicurezza degli altri utenti della strada: in questo caso occupandosi dell’animale si eviteranno possibili code o peggio, incidenti stradali.
Occuparsi degli animali vaganti o feriti è importante: non solo è un dovere morale, ma anche un obbligo civile dettato dalle norme del codice della strada. Infatti l’artocolo 189 del Codice della strada obbliga chiunque causi un incidente ove sono vittime alcune categoria di animali, oppure colui che assiste ad un sinsitro dove sono coinvolti amici a quattro zampe, deve fermarsi e prestare il dovuto soccorso, chiamando le autorità competente. Se non viene rispettato tale obbligo si rischia una sanzione amministrativa.
Di seguito riporto integralmente l’articolo del codice stradale che impone a tutti gli utenti l’obbligo di fermarsi:
L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
Fonte: Geapress
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