Nel 2002 il ministro Sirchia, rendendosi conto del problema pressante ed evidente dell’importazione e vendita di pellicce realizzate con pelliccia di cane e gatto, ha emanato un’importante ordinanza: viene fatto divieto di cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria. A tale ordinanza è seguito un regolamento dell’Unione Europea emesso nel 2007.
Oltre a ciò è ovviamente fatto divieto di consentire l’ingresso nel territorio dello stato di pelli e pellicce di tale tipo ed anche oggetti costruiti con tali materiali: nel caso in cui non venga rispettato tale divieto vi sarà una condanna penale, con sequestro e distruzione di tutto quanto raccolto. La condanna penale tuttavia si riferisce unicamente all’inosservanza della legge, non è stato previsto un’inasprimento delle sanzioni, che ci si auspica possa presto essere fato.
È evidente l’importanza assoluta di tale norma: ma nonostante ciò vi sono ancora moltissimi capi che non riportano sull’etichetta una chiara dicitura circa la provenienza della merce. Attenzione dunque quando si acquista un capo dotato di pelo o con rifiniture non ben chiare: dogues du chine, gae wolf, gou-pee, gubi, kou pi, loup d’asie, pemmern wolf, sobaki.