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Il nuovo codice della strada e gli animali

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Tra poche settimane diventeranno definitivamente legge le nuove norme in materia di sicurezza stradale: tra le molteplici novità in tema di sicurezza stradale, una norma è dedicata anche ai nostri amici a quattro zampe. In particolare il nuovo codice della strada sancisce che chi causa un incidente nel quale rimangono feriti animali e non li soccorre rischia fino a 1.559 euro di multa, per le persone coinvolte nel sinistro e che non soccorrono l’animale ferito la sanzione massima è di 311 euro.

Una bella novità che mira a difendere gli animali coinvolti in sinistri stradali: tutti coloro che li investono avranno l’obbligo di fermarsi, soccorrerlo e chiamare un veterinario: del resto tale procedura non dovrebbe essere sancita da un codice, ma dettata dal buon senso di ciascuno di noi. Un’altra bella novità riguarda invece il trasporto degli animali ad opera di privati o veterinari: finalmente al veterinario verrà riconosciuto il proprio servizio come accade per i medici che si occupano di uomini.

L’articolo 32 prevederà infatti che anche i mezzi adibiti al soccorso animale siano dotati di lampeggianti e sirena e che i servizi d’emergenza siano individuati da un successivo decreto: finalmente verrà riconosciuta la necessità di aiuto agli animali incidentati ed il ruolo di utilità svolto da ambulanze, mezzi di soccorso e di vigilanza zoofila,e chi viola il Codice della Strada per raggiungere un ambulatorio veterinario, trasportando un animale ferito, non può essere sanzionato.

E’ stato equiparato l’aiuto ad un animale in gravi condizioni di salute a quello che si deve ad una persona e l’obbligo di fermarsi in caso di incidente che finora si doveva anche per il solo danneggiamento di cose, il Parlamento ha aggiunto un altro tassello al riconoscimento dei diritti degli animali.

E’ stato il commento di Gianluca Felicetti presidente della LAV (Lega Anti Vivisezione).

Di seguito il testo degli articoli 32 e 189 del Decreto Legislativo in fase di approvazione:

Art. 32 “L’uso dei dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992″.

Art. 189 9-bis “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311″.

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