Oggi ci occuperemo di analizzare la storia della normativa europea ed internazionale contro il maltrattamento degli animali: forse non tutti sanno che nella Germania nazista degli anni trenta, il cancelliere Adolf Hitler firmò la Legge sulla protezione degli animali chiamata Tierschutgesetz. Tale legge era suddivisa in quattro sezioni: crudeltà contro gli animali, misure per la protezione degli animali, esperimenti sugli animali vivi, provvedimenti e pene. Analizziamo in concreto cosa prevedeva tale normativa:
1) E’ proibito tormentare o maltrattare rudemente un animale senza necessità. Si tormenta un animale quando gli si causano ripetutamente o continuamente sensibili sofferenze o dolori. Il tormento non è necessario quando non serve ad un proposito razionale giustificabile. Si maltratta un animale quando gli si causa sensibile dolore: il maltrattamento è rude quando è connesso con uno insensibile stato della mente.
2) E’ proibito: trascurare un animale di cui si è proprietari, trattarlo o dargli una sistemazione che gli provochi sensibile dolore o sensibile danno; utilizzare non necessariamente un animale per ciò che chiaramente eccede le sue capacità o gli provoca sensibile dolore, o che, a causa delle sue condizioni, non è in grado di fare; utilizzare un animale per mostre, film, spettacoli, o altri pubblici eventi, in tutti i casi in cui questi eventi provochino all’animale sensibile dolore o sensibile danno alla salute, utilizzare un animale debole, ammalato, sovraffaticato o vecchio, per il quale l’ulteriore vita sia un tormento, per ogni altro proposito che non sia quello di causargli o procurargli una morte rapida e senza dolore.
E’ proibito abbandonare un animale domestico per liberarsi di lui; sviluppare o provare il potere dei cani sui gatti, sulle volpi e sugli altri animali; tagliare le orecchie o la coda di un cane più vecchio di due settimane, questo è permesso se è fatto con anestesia; eseguire una operazione dolorosa su di un animale in modo non professionale o senza anestesia, se l’anestesia in casi particolari è impossibile l’operazione deve essere eseguita in accordo con le regole veterinarie; uccidere un animale in un allevamento di pellicce a meno che non si usi l’anestesia ed in ogni caso senza dolore; alimentare forzatamente il pollame; strappare o tagliare le cosce delle rane vive.
E’ proibito operare o trattare animali vivi in modo che possa essere provocato sensibile dolore o danno a scopo sperimentale: è interessante il punto 5 della nromativa, secondo cui Gli esperimenti sui cavalli, i cani, i gatti, le scimmie possono essere effettuati solo quando l’obiettivo non possa essere raggiunto su altri animali. Chiunque non necessariamente tormenti o maltratti rudemente un animale sarà punito con la prigione fino a due anni, con una ammenda o con entrambe le pene. Chiunque conduca un esperimento su animali vivi senza il richiesto permesso, sarà punito con la prigione fino a sei mesi, con un’ammenda o con entrambe le pene.
Il presente articolo viene redatto a solo scopo divulgativo storico-sociale.
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