Animali e condominio: modifica del regolamento condominiale

Continuiamo ad occuparci degli animali e delle problematiche legate alla loro detenzione all’interno del condominio: in particolare oggi analizziamo una sentenza interessante relativa alle clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini, Cassazione civile, sez. II, 15 Febbraio 2011, n. 3705. In particolare relativamente agli animali domestici, essi sono di esclusiva proprietà dei condomini che li detengono, occorre verificare se il regolamento contrattuale ne consente la detenzione.

Le disposizioni condominiali relative alla detenzione di animali hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate ed eventualmente modificate con il consenso unanime dei comproprietari degli appartamenti: occorre infatti la volontà dei singoli condomini, fonte giustificatrice degli atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica. Tali disposizioni vanno oltre dalle tradizionali attribuzioni dell’assemblea.

Tutto ciò premesso è evidente che il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva (Cassazione 12028/1993).

Cani senza guinzaglio, cosa dice la legge

Quanti di voi hanno ceduto alla tentazione di lasciare il proprio animale domestico senza guinzaglio, in un’area in cui non è consentito lo sgambamento dei cani? Beh, da oggi in avanti molti di voi ci perseranno bene prima di lasciare libero Fido! A Bari in zona Parco Perotti le forze dell’ordine hanno iniziato a fare le prime multe: ben 300 euro ai trasgressori. Ci siamo già occupati della vicenda lo scorso aprile, ma oggi vogliamo approfondirla occupandoci dell’aspetto legale e degli obblighi dei proprietari di animali.

I cittadini multati ovviamente non sono contenti di quanto accaduto loro, sostenendo che si tratta di un modo come un altro per rimpinguare le casse municipali, dal momento che non esistono delle vere e proprie aree attrezzate in città. In realtà la legge la pensa diversamernte: infatti vige un divieto generale di lasciare incustodito i cani o altri animali in luogo pubblico o comunque frequentati da persone, questo per un generale principio di prevenzione da comportamenti aggressivi o non controllabili dell’animale.

Se poi si analizzano i vari regolamenti comunali, si potranno certamente trovare norme analoghe: occorre sempre verificare che all’ingresso del parco siano presenti le apposite tabelle che vietano l’ingresso al parco di cani non muniti di guinzaglio. Lasciare liberi gli amici a quattro zampe in luoghi pubblici costa caro: le ammende vanno dai 50 fino ai 300 euro. L’obbligo di tenere i cani al guinzaglio è imposto da un’ordinanza del ministero della Salute del 2009 che, inoltre, obbliga i padroni a portare con sé la museruola da applicare in caso di potenziale pericolo.

Polizza assicurativa per animali

Per tutelare nel migliore dei modi il nostro amico a quattro zampe, il mercato assicurativo oggi offre una vasta gamma di assicurazioni per cani ed in generale per tutti gli animali domestici. Basta solo scegliere la polizza più adatta alle nostre esigenze e verificare che la stessa preveda un massimale adeguato e l’assenza o riduzione al minimo, di franchigie. Secondo una ordinanza del Ministro della Sanità, emanata nel 2003 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212, i cani elencanti essendo considerati pericolosi, devono essere assicurati per i danni che eventualmente possono arrecare alle persone, a pena di multa o arresto.

L’assicurazione deve tutelare il nostro cane anche nel caso in cui questi venga accidentalmente investito da un’auto oltre a tutelare anche le eventuali conseguenze gravi che possano derivare all’investitore. La polizza ci protegge dalle conseguenze di tipo legale che, in quanto padroni del cane, potremmo dover sopportare, nel caso in cui questi, anche solo per gioco, arrechi un danno fisico o materiale ad un altro soggetto. Stipulare una polizza per il cane può essere utile anche per sostenere spese per interventi chirurgici, per riabilitazioni, per quel che concerne la sua educazione, e altro ancora.

Oggi la copertura di base è simile tra le varie compagnie assicurative: è importante che una buona assicurazione tuteli il cane in caso di incidenti ed imprevisti che possono capitare, siano coperte le spese per le cure veterinarie in caso di malattia ed infortunio, visite, ricoveri, e spese di pensione e custodia per chi stipula la polizza o anche un suo familiare.

Sperimentazione su animali, apre centro per metodi alternativi

Sperimentazione sugli animali: alla ricerca di metodi alternativi, potrebbe essere questo il titolo del nuovo capitolo della saga che vede contrapposte, da una parte le associazioni animaliste ed alcuni schieramenti politici che si scagliano da tempo contro l’utilizzo di animali nella ricerca, specie se si tratta di cosmesi et similia, dall’altra chi poco si cura del benessere degli animali da laboratorio.

Un nuovo capitolo, dicevamo, sancito con la firma, da parte del Sottosegretario alla Salute, l’onorevole Francesca Martini, del decreto che istituisce quello che è a tutti gli effetti il primo ”Centro di Referenza Nazionale per i metodi alternativi, benessere e cura degli animali da laboratorio”. La struttura sorge presso l’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia Romagna con sede a Brescia.

L’obiettivo finale del Centro, in linea con la Direttiva 63/2010/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, è adi arrivare progressivamente a sostituire completamente i metodi alternativi all’utilizzo degli animali nella sperimentazione.

Vivisezione, per il Pdl Lombardia legge Renzo Bossi minaccia la ricerca scientifica

Vivisezione, si accende la polemica sul progetto legislativo che ha visto Renzo Bossi scendere in campo contro l’utilizzo di animali domestici nelle sperimentazioni, come primo firmatario della proposta di legge n.86 recante la “Promozione dell’utilizzo di sistemi alternativi all’uso di animali nella sperimentazione per fini didattici e scientifici e divieto di detenzione e allevamento di animali per fini di sperimentazione“.

E’ intervenuto in merito Paolo Valentini, presidente del gruppo consiliare Pdl in Regione Lombardia, spiegando che si tratterebbe di un grave ostacolo ai progressi della ricerca:

L’approvazione del progetto di legge presentato dalla Lega Nord che prevede il divieto di allevare e detenere in Lombardia animali domestici destinati alla sperimentazione biomedica, potrebbe causare gravi danni alla ricerca, considerato che nella nostra Regione vi è la presenza dei principali e più importanti centri a livello nazionale.

Tagliare coda e orecchie ai cani da caccia, è polemica sulla deroga di Fazio

cane orecchie

Tagliare coda e orecchie dei cani utilizzati in ambito venatorio. Una deroga all’attuale divieto contenuta in una nota emessa dal Ministro della Salute Ferruccio Fazio accende immediatamente le polemiche e mobilita le associazioni animaliste.

La LAV, Lega Antivivisezione, in un comunicato, accusa il Governo di aver tentato un colpo di mano alla norma che vieta gli interventi chirurgici a fini estetici e non curativi sugli animali, sancita dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia che pure il nostro Paese aveva già ratificato nel dicembre scorso con la legge 201, che entrerà in vigore dal prossimo primo 1° luglio.

La LAV si rivolge direttamente al premier Silvio Berlusconi affinché intervenga su quanto operato da Fazio.

Animali e contenziosi giudiziari:oltre 50mila l’anno

Nel 2010 gli animali sono stati i protagonisti di oltre 50mila contese giudiziarie: la maggior parte delle controversie sono state relative a cause condominiali, in quantogli animali sarebbero portatori di rumore, disordine, sporcizia e danneggiamenti. Ma la novità è che moltei dei contenziosi ha avuto per oggetto le pretese dei coniugi in via di separazione.

L’ultima storia ha come scenario Trento: due coniugi si azzuffano perché lei pone in cima alla scala gerarchica delle sue priorità il cane, in funzione dell’amico a quattro zampe viene modulata la vita coniugale, sociale e affettiva della coppia. La scelta delle ferie, del ristorante, del cinema o della cena tra amici impone la presenza del suo migliore amico, il cane appunto.

Il marito, offeso chiede la separazione con addebito alla moglie della responsabilità della faccenda. Poco tempo prima, un altro marito aveva chiesto all’Aidaa (Associazione Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente) di sfrattare il gatto, imposto dalla moglie, poiché freno inibitore di qualsiasi attività sessuale.

USA: test del DNA usato per incastrare colpevoli di delitti contro gli animali

Una novità arriva direttamente dagli Stati Uniti: due uomini sono stati arrestati e rischiano una condanna, per aver compiuto delle torture sugli animali. L’arresto è stato possibile grazie all’utilizzo del DNA come prova, per confermare la presenza degli aggressori sulla scena del crimine: si tratta di una vera e propria rivoluzione, in quanto fino ad ora tali test erano utilizzati solamente per smascherare i colpevoli di delitti in danno ad altri essere umani, non era mai accaduto che si facesse ricorso ad DNA per aiutare gli amici a quattro zampe.

I due accusati sono entrambi di Brooklyn, ma i fatti sono diversi: il primo riguarda un ragazzo ventenne originario del Tobago che è stato accusato di aver dato alle fiamme un gatto trovato in un appartamento, in cui lo stesso Monderoy si era introdotto illegalmente per rubare.

L’uomo, tendendo conto anche della crudeltà con cui ha eseguito il gesto, rischia fino a quindici anni di carcere più l’espulsione dagli Stati Uniti come misura di sicurezza accessoria. La seconda vicenda, invece, riguarda un trentenne accusato di aver picchiato la propria gatta fino ad ucciderla: in questo caso l’uomo secondo la legge americana rischia fino a due anni di carcere.

Tartarughe: normativa europea di riferimento

L’Unione Europea vieta l’importazione di Trachemys scripta elegans, e di altre specie di tartarughe d’acqua dolce, con il seguente regolamento e con le successive modifiche, di cui qui di seguito si riporta. In particolare il suddetto regolamento è stato adottato in sostituzione del regolamento precedente n. 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio.

L’obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio. L’introduzione nella Comunità di esemplari esotici è subordinata all’attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Insomma il regolamento sopra menzionato è stato una grande rivoluzione, che ha permesso un maggiore controllo, per quanto possibile, sull’ingresso di animali esotici o comunque protetti. Le statistiche dicono che, date le condizioni terribili di trasporto nei container, della stabulazione nei centri di stoccaggi e per il modo in cui vengono tenute da chi le acquista, circa il 90% delle tratarughe importate dall’estero muore entro il primo anno di età.

Maltrattamenti su cigno: arrestato un cittadino francese

A Ventimiglia, in provincia di Imperia, è accaduto un fatto strano e decisamente contrario al buon senso: un cittadino francese ha preso a sprangate un cigno che si trovava sull’erba lungo un fiume e, non soddisfatto della sua condotta, ha perfino distrutto le uova che stava covando. Fermato da un passante mentre stava per uccidere il povero animale, l’aggressore è andato in escandescenza.

Questa notizia di cronaca è un buono spunto per affrontare il delicato tema dei maltrattamenti sugli animali: nella previsione del codice penale infatti non vi è alcuna distinzione tra animali da compagnia ed animali selvatici. A norma dell’art. 544 ter del codice penale 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Cane morde signora: tutti i famigliari sono responsabili

Un’altra interessante sentenza della corte di Cassazione, relativa ai danni causati dai nostri amici animali: la sentenza è la numero 8875 del 7 marzo 2011, ed ha stabilito che a pagare i danni procurati dal cane domestico a spasso senza guinzaglio e museruola sono tutti i componenti del nucleo famigliare presenti in quel momento, e non solo la proprietaria dell’animale, così come risulta dall’iscrizione all’anagrafe canina. Si tratta di una sentenza importante che certamente farà precedente per tutte le cause di danneggiamento che si affronteranno in futuro.

La vicenda  in seguito alla quale è stata emessa la sentenza, vede protagonista una coppia di coniugi della provincia di Fermo, nelle Marche: i due sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose per aver omesso di custodire con le dovute cautele il loro cane, che aveva  morso la gamba di una signora che stava camminando lungo la loro via.

Il giudice di pace in primo grado aveva condannato marito e moglie alla pena pecuniaria di trecento euro, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituitasi ed alla concessione di una provvisionale di euro cinquecento. Avverso tale decisione la coppia ha presentato appello al Tribunale di Fermo che ha confermato la sentenza di primo grado: i due coniugi marchigiani si sono allora rivolti presso la Suprema Corte. La moglie, proprietaria ufficiale del cane, ha chiesto ai giudici di essere condannata solo lei.

Parco e cani: sempre al guinzaglio

Nelle città o paesi di provincia che non sono dotati di un’apposita area di sgambamento, può capitare che i proprietari di amici a quattro zampe vogliano lasciare libero il cane, libero di correre e scorrazzare felice qualche ora senza il solito guinzaglio che impedisce pienamente i movimenti. Ma attenzione, la legge non vi consente di lasciare il cane libero: anche al parco,se non si tratta di aree sgambamento, occorre il guinzaglio.

Infatti anche se non aggrediscono nessuno il padrone potrebbe essere multato: gli animali possono vagare liberamente solo negli appositi recinti, dette appunto aree di sgambamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 14075/2008, ha respinto il ricorso del padrone di un cane che passeggiava per la città di Bologna senza tenerlo al guinzaglio. La multa  era stata applicata in forza di un regolamento comunale che vieta di lasciare incustodito i cani o altri animali in luogo pubblico.

Cani: attenzione all’abbaiare troppo intenso

Se il vostro cane abbaia ininterrottamente, sia durante la notte che durante il giorno, fate attenzione: potreste essere citati in giudizio dai vostri vicini di casa se sono poco amanti degli animali. La Cassazione settima sezione penale, sentenza n. 26107/2006 ha infatti stabilito che chi non riesce a dormire a causa dell’abbaiare ininterrotto dei cani ha diritto ad un risarcimento.

Con la motivazione che indicheremo di seguito, è stato accordato  un risarcimento di mille euro ad un signore di Catania che, certificati medici alla mano, aveva dimostrato che il continuo abbaiare, anche di notte, dei due cani del vicino, avevano impedito il suo riposo. La Suprema Corte ha in proposito sottolineato che il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola, considerato che, oltretutto, l’abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore”.

Questa sentenza però contrasta con un’altra, già emessa sempre dalla stessa corte, che riconosceva il diritto ad abbaiare come fondamentale per il cane: infatti la Cassazione con sentenza 1349 del 06/03/2000 ha stabilito che se gli ululati non disturbano una pluralità di persone, ma ad averne fastidio è il vicino di casa, è inutile querelare il padrone per disturbo alla quiete pubblica in quanto il disturbo non coinvolge che un solo nucleo familiare.

Collare antiabbaio: cosa dice la legge

Purtroppo sono ancora tanti coloro che utilizzano collari elettrici o chiamati anche antiabbaio per educare o reprimere i comportamenti del proprio amico a quattro zampe. La vicenda sull’uso di tale tipo di collare è stat lunga, partita da diversi filmati di Striscia la Notizia che ne denunciavano l’inutilità e l’atrocità.

Nel 2005 è stata emanata dal Ministro Storace l’ ordinanza Divieto dell’uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani. L’ordinanza Storace è stata successivamente abrogata dal TAR del Lazio a cui ricorrono alcune ditte produttrici di collari antiabbaio e per addestramento: fortunatamente per colmare l’eventuale buco normativo, interviene la Cassazione, la quale con la sentenza numero 15061 terza sezione penale, si è espressa in merito condannando per maltrattamenti una donna denunciata per l’utilizzo sul proprio cane di un collare antiabbaio.

Nella sentenza si legge che L’uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica Ordinanza mínisteriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del Codice penale che vieta il maltrattamento degli animali. In proposito la Corte ha precisato che l’uso dei collari elettrici costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all’articolo 727 Cp ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili.