Storica sentenza emessa dalla Cassazione proprio in questi giorni: si tratta della sentenza numero 34070/11 con la quale è stato pronunciato un fermo no ai cani lasciati liberi in strada. La Suprema Corte infatti ha stabilito una volta per tutte che il padrone dell’animale è tenuto a controllarlo in ogni momento e ad evitare che abbia accesso agli spazi destinati alla circolazione stradale: tale controllo deve essere eseguito sempre, anche se il cane non manifesta o non ha mai manifestato sintomi di aggressività.
Secondo l’orientamento della Corte quindi il cane può essere libero di muoversi solo all’interno delle aree a lui riservate ed entro il raggio d’azione consentito dal guinzaglio, che ricordiamo non deve superare un metro e cinquanta di lunghezza quando ci si trova in area pubblica. Il tutto nasce dal contenzioso tra un proprietario di due cani i quali avevano oltrepassato il cancello della propria abitazione, mentre il padrone era distratto.
Giunti in strada erano andati per puro caso, addosso ad un motociclista che transitava in strada, il quale si era procurato lesioni guaribili in 21 giorni a causa della caduta: nello scontro con la moto inoltre uno dei due cani era deceduto. Nonostante il ricorso in Cassazione, con il quale l’uomo aveva cercato di spiegare le modalità che avevano portato i cani alla fuga, il padrone dei cani è stato ritenuto responsabile e condannato a 250 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore del motociclista.
Nella sentenza si legge: Qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell’animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, sia pure, eventualmente, con il concorso di colpa della persona offesa, dove questa non si sia accorta tempestivamente dell’ostacolo prevedibile ed evitabile.