La convenzione europea per la tutela e la protezione degli animali da compagnia n. 125, firmata a Strasburgo il 13 novembre del 1987, ha posto un importante divieto, relativo alla brutta abitudine del taglio in alcune razze di cani, della coda e delle orecchie. In particolare la predetta convenzione all’articolo 10 vieta di praticare interventi chirurgici finalizzati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia se non per fini esclusivamente terapeutici.
In particolare sono vietati il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali, l’asportazione delle unghie e dei denti. Tali interventi saranno autorizzati unicamente se prescritti da un medico veterinario per il benessere dell’animale o per impedirne la riproduzione (intervento di castrazione). Tali interventi poi saranno realizzabili unicamente con l’ausilio dell’anestesia in quanto si presume che l’animale provi o possa provare dolore.
Il nostro paese ha approvato e rettificato tale convenzione il 9 novembre del 2009: da quel momento chiunque amputava per finalità estetiche la coda e le orecchie di un animale, commetteva il reato penale di maltrattamento di animale, come previsto dall’art. 554 ter codice penale. Per far si che tale dictat venga seguito da allevatori e proprietari di animali, le associazioni e le federazioni che si occupano di esposizioni e concorsi si sono date da fare.
In particolare si segala che dal giugno 2002 la Svizzera vieta l’importazione di cani con orecchie o code mozzate mentre all’Expo Mondiale di Amsterdam non sono stati ammessi cani mutilati: piccoli passi che porteranno con il tempo gli allevatori a porre per sempre la parole fine ad una barbara usanza e credenza, secondo cui la conchectomia (amputazione delle orecchie) e la caudotomia (amputazione della coda) non avrebbero solo fini estetici ma anche funzionali, soprattutto per i cani da lavoro.
Per quel che riguarda le sanzioni, per il reato di maltrattamento è applicabile la multa al proprietario fino a 15mila euro o un anno di arresto, mentre un mese di sospensione per il veterinario che abbia eseguito l’intervento.
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