In questo periodo sono in molti a recarsi presso negozi di animali ed allevatori per acquistare un cucciolo di cane o gatto, per poterlo regalare in famiglia: il primo consiglio che mi permetto di dare ai lettori di Tuttozampe è quello di acquistare un animale domestico unicamente se siete certi di poterlo gestire e di poter dedicare tutte le attenzioni e l’amore che lo stesso merita e di cui necessita.
Posto ciò, verificate sempre al momento dell’acquisto se il cane presenta delle disfunzioni o sottoponetelo immediatamente dopo l’acquisto al vostro veterinario di fiducia per gli accertamenti del caso: questo è importante soprattutto nel caso di acquisto di un animale di razza che vorrete poi far competere in manifestazioni, e che pertanto non deve presentare alterazioni rispetto agli standard di razza.
Se il veterinario conferma la presenza di disfunzioni o di alterazioni evidenti (un esempio molto ricorrente è la mancata discesa di un testicolo, cui si può benissimo ovviare grazie ad un intervento veterinario in anestesia totale), possono venire in aiuto le norme previste dal codice civile per la vendita di animali, di cui all’art. 1496. Tale articolo, oltre a disciplinare la vendita predetta, individua e tutela espressamente l’acquirente, con le relative garanzie per i vizi scoperti successivamente all’acquisto.
In particolare l’articolo prevede che nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o in mancanza dagliusi locali. Se neppure questi dispongono allora si osservano le norme ai sensi dell’art. 1490 codice civile, relativo ai vizi della cosa venduta. Il venditore è tenuto a garantire che il bene venduto (in tal caso il cane che non è assolutamente assimilabile ad un oggetto ma per ragioni di semplificazione e di codice verrà definito quale bene) sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata e ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Orbene alla luce di tali premesse è evidente che in quanto acquirenti avete tutto il diritto ad ottenere il risarcimento delle spese occorse per l’operazione al cane, se necessaria, o per ripristinare il valore dello stesso diminuito in seguito alla disfuzione non denunciata. (Foto allevamento Contarini)