Gli animali rappresentano uno dei problemi di maggiore conflittualità condominiale, e il proliferare di comportamenti criminali lo conferma. Secondo i dati dell’Aidaa, infatti, solo nel 2011 circa 3.500 tra cani e gatti sono stati avvelenati in condominio. E’ utile ricordare che uccidere un animale è un reato punibile con la reclusione fino a 2 anni.
Per evitare situazioni critiche ed esasperanti, si sta diffondendo la pratica, all’interno dei condomini, di vietare il possesso di animali. Per quanto riguarda la legittimità di una simile decisione, la risposta non è univoca, tuttavia l’assemblea condominiale non può decidere a maggioranza, magari con una modifica al regolamento, il divieto assoluto di detenzione di animali.
L’assemblea però, può vietare ad esempio, che gli animali entrino in ascensore oppure che possano stazionare nelle parti comuni. Ma questa decisione è da ritenersi legittima solamente se accompagnata dalla descrizione del danno che s’intende evitare. Ad esempio: “È vietato trasportare animali in ascensore e tenerli nelle parti comuni in modo tale che possano sporcare”. La decisione assembleare è da ritenersi illegittima, invece, in tutti quegli altri casi in cui con lo scopo di disciplinare l’uso delle parti comuni si finisce per limitarne la fruizione da parte dei condomini.
A parte il regolamento condominiale, chi ha un amico a 4 zampe deve fare in modo che il proprio cane non disturbi le occupazioni o il riposo delle persone, pena l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 309 euro. Perché l’abbiare di un cane possa essere considerato molesto, è necessario che il disturbo riguardi la generalità dei condomini e che sia superata una soglia limite (che in genere viene indivituata in 3 decibel sopra il rumore di fondo, ma che spesso in realtà è da stabilire caso per caso). Quindi il divieto non impedisce al cane di abbaiare (cosa innaturale), ma di farlo in maniera smodata e in orari tali da disturbare un numero elevato di persone.
Nel caso esista una restrizione alla detenzione di animali prevista dal regolamento contrattuale (quello accettato da tutti) ricorrendo in sede civile, il giudice può ordinarne l’allontanamento dal condominio con divieto assoluto di ritorno nell’edificio.
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