Oggi cari lettori ed amici di Tutto Zampe ci occupiamo di una problematica che interessa quanti di voi che si recano, quotidianamente o sporadicamente, nei parchi pubblici aperti agli animali, chiamate anche aree di sgambamento. Si tratta di aree verdi attrezzate per poter far correre e socializzare i nostri amici a quattro zampe: soltamente le aree sono recintate, dotate di segnaletica e sacchetti di plastica per le deiezioni.
In tali aree il cane può restare libero sotto il controllo del proprietario: ma cosa accede se per caso si scatena una aggressione? Se ciò un cane ne attacca un altro provocandogli ferite e lacerazioni con postumi permanenti? Ad esempio la perdita di un arto o di un occhio? In tali casi occorre in primis chiedere al proprietaio dell’altro cane gli estremi della sua assicurazione: solo in questo modo infatti si potrà dare lo scarico ed essere risarciti dei danni e delle spese veterinarie sostenute.
Se la persona non ha assicurato il proprio aninale domestico allora sarà necessario farsi rilasciare i dati al fine di formalizzare una denuncia querela presso le autorità giudiziarie, per far valere in giudizio le proprie ragioni. Ricordate che oltre alle spese vive, veterinarie e di primo soccorso, l’animale domestico è produttivo altresì di danni morali. Infatti ai sensi dell’art. 185 del codice penale L’atto illecito che determina la malattia o la morte di un animale di compagnia è fatto produttivo di danni morali nei confronti di chi lo accudiva e ne aveva cura, in ragione del coinvolgimento in termini affettivi che la relazione tra l’uomo e l’animale domestico comporta, dell’efficacia di completamento e arricchimento della personalità dell’uomo e quindi dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti dal comportamento illecito.
In giudizio si potrà far valere l’articolo 2052 del codice civile che sancisce la responsabilità del proprietario per il danno causato dal suo animale: tale responsanbilità è invocabile sia nel caso di animale smarrito che di animale custodito. Si potrà scagionare unicamente invocando il c.d. caso fortuito, la cui dimostrazione è lasciata interamente a carico del proprietaio del cane aggressore.
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“…al fine di formalizzare una denuncia querela presso le autorità giudiziarie, per far valere in giudizio le proprie ragioni.”
se un cane uccide un altro cane non è assolutamente reato, poniamoci la domanda: chi sarebbe l’autore del reato, il cane? impossibile, e non può certo essere il padrone, semmai risponderà in sede civile ma mai penalmente