Era scattato due anni fa scattato l’abbattimento selettivo delle volpi nella Regione Abruzzo: una misura necessaria per poter “ridurre l’entità dei danni arrecati alle altre specie di fauna, agli animali domestici e all’uomo” con l’obiettivo di tutelare la biodiversità”. E come previsto dall’art. 44 della Legge Regionale 10/04, il piano di abbattimento cosiddetto selettivo delle volpi poteva anche realizzato dai cacciatori.
A contestare la legittimità del provvedimento sono però intervenute ENPA, LAV e LNDC che hanno presentato un ricorso al TAR chiedendone l’immediata sospensione.
Le associazioni hanno presentato il ricorso tramite gli avvocati Michele Pezone e Valentina Stefutti contestando la costituzionalità proprio dell’art. 44 della LR 10/04. A distanza di un paio di anni il TAR de L’Aquila ha dato ragione a ENPA, LAV e LNDC e ha riconosciuto dubbia la legittimità della Legge Regionale dell’Abruzzo rimandando poi la questione alla Corte Costituzionale.
Siamo molto soddisfatti di questa decisione del TAR. Portare la legge Regionale sulla caccia al giudizio della Corte Costituzionale, rappresenta un atto concreto di contenimento delle pretese dei cacciatori che pensano di poter avere il diritto di decidere della vita e della morte degli animali selvatici che, è bene ricordarlo, secondo la legge sono patrimonio indisponibile dello Stato e pertanto appartengono a tutti noi.
È stato il commento soddisfatto delle associazioni che ricordavano nel ricorso come nella Legge Quadro 157/92 “l’abbattimento selettivo possa essere realizzato solo da guardie venatorie, che possono avvalersi anche di proprietari dei fondi muniti di licenza di caccia, oltre a guardie forestali e guardie comunali. La Legge Regionale abruzzese, invece, allarga arbitrariamente tale facoltà ai cacciatori tout court, basta che siano nominati dall’Ente”.
THERESA MAY, NO ALLA CACCIA ALLA VOLPE
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