Richiesta di consulto legale: La normativa che regola la tenuta di un allevamento di Cani da Guardia, prevede la tutela (es. acustica- igienico sanitaria- sicurezza…) dei residenti confinanti e/o limitrofi? E se si in che misura?
Risponde l’avv. Maria Giulia Tarroni del Foro di Ravenna, che si occupa di diritto civile ed animali domestici
Un allevamento di cani può essere fatto presso la propria abitazione, o anche in uno spazio di cui si ha il possesso e la disponibilità, e segue le stesse norme di legge delle aziende agricole. Ovviamente occorre distinguere tra un allevamento amatoriale (con meno di cinque fattrici) e uno professionale, che segue le direttive della Legge 349/93.
Nel quesito non viene specificato di che tipo di allevamento si tratta, ma le regole del codice civile possono venire in aiuto, in materia di immissione e inquinamento acustico, dovuto principalmente all’abbaiare dei cani presenti nell’allevamento. La legge di riferimento è la n. 447 del 1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico, dice che l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o esterno deve essere tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. I rilevamenti possono avvenire attraverso apposite strumentazioni detenute ad esempio da Arpa.
Per quel che attiene alle norme igienico sanitarie, occorrerà fare riferimento alle norme dei singoli regolamenti comunali: in ogni caso i box devono essere posti ad almeno cinque metri dal confine e ad almeno dieci metri dalle altre abitazioni.
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