Richiesta di consulto legale: Buonasera, sono proprietario di tre cani razza Pincher toy e di un meticcio. Abito in un condominio al quarto piano e per salire o scendere uso l’ascensore, anche con i cani. Un condomino si e’ rivolto all’amministratore per vietarmi l’uso dell’ascensore in presenza dei pet. Quest’ultimo non ha fatto altro che affiggere nella porta dell’ascensore un foglio con una foto di cane e su scritto IO NON POSSO ENTRARE. Ho fatto presente all’amministratore che non mi si può vietare l’utilizzo dell’ascensore, tato più che all’assemblea dove si è deliberato ciò io ero assente. Cosa dice la legge in merito?
Risponde l’avv. Maria Giulia Tarroni del Foro di Ravenna
Gentile lettore, le problematiche legate al condominio, uso dell’ascensore ed animali domestici sono davvero diffusissime, oltre che odiose. In particolare la riforma in materia condominiale, attesissima, ed introdotta con la Legge 220/2012, ha stabilito che nessuna assemblea condominiale può vietare la detenzione di animali domestici.
La norma va coordinata con la Legge 287 del 1991 che tutela gli animali d’affezione in quanto esseri viventi e senzienti, normativa degna di rilevanza anche a livello europeo, trovando conforto nel Trattato di Lisbona. Pertanto non è possibile vietare ai condomini di avere un cane nel condominio e non è neppure possibile vietare che il cane (o un animale d’affezione) transiti ed usufruisca nelle zone comuni come scale, ascensori, pianerottoli, rampe di accesso.
Il transito degli animali domestici nelle parti comuni dovrà sempre essere accompagnato dalle regole di buon senso ovvero il rispetto delle regole di igiene, utilizzo del guinzaglio, e della museruola laddove necessario.
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