Il Tribunale di Milano ha emesso un provvedimento importante, destinato a fare scuola, relativamente all’affidamento del gatto nel caso della separazione tra i coniugi. In particolare, il 13 marzo 2013 la sezione IX del predetto Tribunale, ha affermato che l’affidamento del gatto segue la tutela del figlio minore presente nel nucleo famigliare: in sostanza il gatto va dove va il bambino. Si tratta di una novità assoluta, che pone le basi di quello che è un vero e proprio affido degli animali domestici. Ma vediamo meglio quali sono i presupposti individuati dall’organo giudiziario.
Gli animali domestici acquistano un ruolo nella separazione tra coniugi, grazie ai legami affettivi che li possono unire maggiormente a uno dei componenti della famiglia: è questo il presupposto base dal quale si è partiti per disciplinare una separazione tra coniugi, su chi dei due dovesse detenere l’affidamento del gatto di casa. Poichè micio aveva un legame affettivo maggiore con il bambino, è con lui che dovrà trascorrere la maggior parte del suo tempo: per quel che riguarda la ripartizione delle spese, sia ordinarie che straordinarie, il criterio regolatore sarà da individuarsi nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge.
E se non ci sono minori? In questo caso dovrà valutarsi l’intensità del rapporto con uno dei separandi. Di sicuro, l’animale va considerato un vero e proprio essere senziente, come stabilito dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 13 dicembre 2007, dove si sottolinea che poiché gli animali sono esseri senzienti, occorre porre attenzione totale alle necessità degli stessi. Infine ecco una curiosità: il Giudice che ha omologato la separazione, il dott. Giuseppe Buffone, già nel 2011 aveva fatto scalpore, riconoscendo il diritto in capo ad una persona anziana, di decidere l’affidamento del proprio cane alla migliore amica, stante il ricovero della proprietaria in una struttura protetta (Tribunale Varese, decreto 7 dicembre 2011).
Fonte: Il sole 24 ore
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