Ci siamo soffermati ieri nell’analizzare cosa prevedono alcui regolamenti comunali di città del centro nord, relativamente all’ingressod egli animali nei pubblici esercizi. Oggi analizziamo cosa prevedono in materia i regolamenti di alcune città del sud e delle isole. Il comune di Napoli prevede all’art. 31 e 32 del regolamento per la tutela degli animali, che “Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, salvo le aree successivamente precisate al comma 4 o disciplinate con apposito regolamento.
E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. E’ vietata l’apposizione di cucce o ripari per cani sul suolo pubblico.
Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso ai locali ed agli uffici aperti al pubblico, fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti ed appositi regolamenti. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando guinzaglio e museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
Il Comune di Palermo invece vieta l’ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti, in tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti osservando le superiori prescrizioni unitamente a tutte quelle contemplate nel Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Palermo
Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e museruola ad eccezione dei cani o di altri animali d’affezione di piccola taglia tenuti in braccio o in apposito trasportino. E’ vietato detenere e consentire l’introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari.
Nei ristoranti, bar ed alberghi ed esercizi similari, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d’ingresso apposito avviso dell’eventuale divieto.
E ricordate che nel caso in cui non vi sia un espresso divieto indicato, avete il diritto di entrare con il vostro amico a quattro zampe e di richiedere l’intervento delle autorità nel caso in cui non veniate accettati.