Oggi affrontiamo un tema che certamente sta a cuore a molti propriertari di animali, spesso costretti a lasciare a casa il proprio pet o lasciarlo legato fuori in strada, ogni qualvolta ci si deve recare in un supermercato con generi alimentari. La questione è piuttosto dibattuta: il cane o l’animale domestico può entrare oppure no? Vediamo cosa dice la legge a tal proposito.
Innanzitutto occorre verificare il comune di riferimento: esistono infatti numerosi e specifici regolamenti comunali che disciplinano la materia, e contentono per l’appunto le norme che regolano l’accesso dei cani nei pubblici esercizi. Analizzare cosa impone al riguardo ogni singolo comune è impensabile, prenderemo come esempio alcune tra le città più popolate d’Italia per fare un raffronto.
Il Regolamento del Comune di Roma sulla tutela degli animali all’articolo 32 prevede, nelle ipotesi in cui non via sia un divieto esposto, che “i proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbi o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria“.
Il Comune di Torino è stato il primo ad aprire le porte di locali pubblici e ristoranti ai cani: non vi è alcun divieto di entrata dei cani nei locali pubblici, ivi compresi alimentari, ristoranti, bar e mezzi di trasporto. Fanno eccezione i luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati e conservati, ovvero i laboratori di alimenti. Unica eccezione: se all’ingresso dell’esercizio commerciale è vietato espressamente l’ingresso dell’animale.
A Firenze invece l’art. 22 dello stesso regolamento comunale dice che “ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.”. L’art. 24 prevede che “I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Firenze salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti”
“I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio stesso.”
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